Forum principale 17 discussioni
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Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria 2 discussioni
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Banche Nessuna discussione |
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Istituti di pagamento Nessuna discussioneSono Istituti di pagamento le imprese, diverse dalla banche e dagli IMEL, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera f (numero 4 del TUB).
La disciplina degli Istituti di pagamento è contenuta nel decreto legislativo 11/2010. |
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Società di intermediazione mobiliare (SIM) Nessuna discussioneLe SIM (Società di intermediazione mobiliare) sono società per azioni, diverse dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo Unico Bancario, autorizzate a svolgere servizi o attività di investimento ai sensi del Testo Unico della Finanza - TUF.
Per servizi e attività di investimento si intendono le seguenti attività, che hanno come oggetto strumenti finanziari: - negoziazione per conto proprio - esecuzione di ordini per conto dei clienti - sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente - collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente - gestione di portafogli - ricezione e trasmissione di ordini - consulenza in materia di investimenti - gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. Le SIM sono sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. I gruppi di SIM sono iscritti in un albo tenuto dalla Banca d'Italia e soggetti a vigilanza su base consolidata. |
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Società di gestione del risparmio (SGR) Nessuna discussioneLe SGR (Società di gestione del risparmio) sono società per azioni alle quali è riservata la possibilità di prestare congiuntamente il servizio di gestione collettiva e individuale di patrimoni.
Le SGR sono autorizzate a: - istituire fondi comuni di investimento - gestire fondi comuni di propria o altrui istituzione e patrimoni di SICAV - prestare il servizio di gestione di portafogli - prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti. |
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Imprese di assicurazione Nessuna discussione |
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Intermediari finanziari ex art. 107 tub Nessuna discussioneSocietà finanziarie iscritte, in base ai criteri fissati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Testo Unico Bancario, e sottoposti ai controlli della Banca d'Italia.
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Confidi ex art. 107 tub Nessuna discussioneI confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a 75 milioni di euro, sono tenuti, ai sensi dell'art.15 del D.M. 17 febbraio 2009, n.29, ad iscriversi nell'elenco speciale ex art. 107 TUB. Ai soli confidi iscritti nell'elenco speciale, ai sensi dell'art. 155, comma 4-bis e seguenti (commi introdotti dal medesimo art. 13 del D.L. n. 269/2003), è consentito esercitare, in via non prevalente, attività diverse da quella di garanzia collettiva dei fidi. In particolare, tali intermediari - sottoposti ad un regime di vigilanza prudenziale equivalente a quello delle banche - possono svolgere, oltre all'operatività tipica e prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie; b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del TUB di fondi pubblici di agevolazione; c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del TUB, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia o socie, al fine di facilitarne la fruizione. |
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Intermediari finanziari ex art. 106 tub 2 discussioniSono intermediari finanziari ex art 106 i soggetti, iscritti nel relativo elenco, che esercitano nei confronti del pubblico in via professionale l'attività di concessione di finanziamenti, di assunzione di partecipazioni, di intermediazione in cambi, così come definite dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 febbraio 2009, n.29 (G.U. del 3 aprile 2009 S.G. n.78).
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Società fiduciarie Nessuna discussione |
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Confidi ex art. 155 comma 4 tub Nessuna discussioneI confidi iscritti ai sensi dell'art. 155, comma 4, del TUB nell'apposita sezione dell'elenco generale, possono svolgere esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi che consiste nella "prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie" volta a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario (art. 13, comma 1, del D.L. n. 269/2003 convertito in legge dalla L. n. 326/2003).
A tali operatori è pertanto precluso l'esercizio di prestazioni di garanzie diverse da quelle indicate e, in particolare, nei confronti del pubblico nonché l'esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari ex art.106. |
Professionisti Nessuna discussione
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Dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro Nessuna discussione |
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Notai e avvocati Nessuna discussione |
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Prestatori di servizi relativi a società e trust Nessuna discussione |
Altri soggetti Nessuna discussione
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Recupero di crediti per conto terzi Nessuna discussioneOperatori che svolgono l'attività di recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 del TULPS
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Agenzie di affari in mediazione immobiliare Nessuna discussioneOperatori che svolgono l'attività di agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39.
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